PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado si dotano, in forma autonoma o consorziata, di una biblioteca scolastica-centro di risorse educative multimediali, di seguito denominata «biblioteca scolastica», in accordo con le indicazioni contenute nel Manifesto IFLA-UNESCO sulle biblioteche scolastiche e nelle linee guida IFLA-UNESCO per le biblioteche scolastiche e sulle competenze dei bibliotecari scolastici, al fine di rispondere alle seguenti finalità:

          a) concorrere alla realizzazione del diritto allo studio e alla formazione dei giovani;

          b) favorire il diritto a un'informazione libera e consapevole quale premessa indispensabile per l'esercizio effettivo della cittadinanza;

          c) sviluppare le abilità e le strategie di ricerca, di studio autonomo e di uso dell'informazione attraverso la loro integrazione nel curricolo;

          d) rispondere ai bisogni di crescita professionale dei docenti;

          e) sostenere l'autonomia di ricerca e di sperimentazione organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche;

          f) favorire lo sviluppo culturale complessivo delle istituzioni scolastiche;

          g) stabilire rapporti di collaborazione e di interscambio con istituzioni culturali ed enti locali che operano sul territorio;

          h) garantire il diritto all'educazione permanente fornendo servizi anche per l'utenza esterna alla scuola;

 

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          i) sostenere la pluralità delle espressioni culturali e favorire il dialogo interculturale.

      2. Le biblioteche scolastiche esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono riorganizzate e aperte all'uso secondo le modalità previste nella medesima legge.

Art. 2.
(Definizione, attività e funzioni della biblioteca scolastica).

      1. La biblioteca scolastica è il centro di documentazione culturale e didattico in cui i materiali librari, documentari, multimediali e le altre risorse per l'apprendimento e l'insegnamento sono raccolti, ordinati e resi fruibili; essa costituisce, con i suoi spazi, arredi, attrezzature, collezioni e personale, il laboratorio di apprendimento in cui si realizzano attività didattiche di promozione della lettura e di apprendimento delle abilità di ricerca e uso dell'informazione.
      2. La biblioteca scolastica è ubicata in locali idonei, accessibili e opportunamente arredati, secondo i parametri previsti dalle indicazioni internazionali di riferimento e si avvale di personale specializzato, addetto a tempo pieno al servizio, per garantire un servizio continuativo ed efficace.
      3. I servizi forniti dalla biblioteca scolastica consentono a tutti i componenti della comunità scolastica di acquisire e di migliorare le proprie capacità di pensiero critico e di accedere all'informazione e di apprendere a usarla, in qualsiasi forma e mezzo essa si presenti, avvalendosi anche di apposite dotazioni documentarie, tecnologiche e informatiche, in modo efficace, consapevole e creativo.
      4. Le attività di promozione della lettura e della ricerca che la biblioteca scolastica realizza hanno carattere di trasversalità rispetto alle diverse discipline, nella prospettiva del rafforzamento delle abilità

 

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di base e dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.
      5. Le funzioni svolte dalla biblioteca scolastica sono di servizio alla didattica, all'aggiornamento professionale del personale docente e non docente e al miglioramento dell'offerta formativa, in relazione alle diverse tipologie di istituzioni scolastiche. Esse possono anche essere rivolte al territorio e all'utenza adulta nel quadro dell'educazione permanente.

Art. 3.
(Istituzione del ruolo del bibliotecario documentalista scolastico).

      1. Al fine di raggiungere gli obiettivi della presente legge è istituito il ruolo del bibliotecario documentalista scolastico, di seguito denominato: «bibliotecario scolastico», al quale si accede a seguito di superamento di pubblico concorso per titoli ed esami.
      2. Il bibliotecario scolastico è il professionista qualificato responsabile della pianificazione, dell'organizzazione e della gestione della biblioteca scolastica e delle attività culturali e didattiche da essa organizzate.
      3. Il bibliotecario scolastico collabora con tutte le componenti della comunità scolastica e opera al fine di mettere in relazione la biblioteca scolastica con le biblioteche pubbliche e con le altre istituzioni culturali presenti sul territorio.
      4. Il bibliotecario scolastico fa parte del collegio dei docenti, partecipa alla programmazione didattica di istituto per ciò che concerne la gestione della biblioteca, l'inserimento delle sue attività nel piano dell'offerta formativa, l'educazione alla lettura, la promozione dell'apprendimento delle abilità di ricerca e uso dell'informazione.
      5. Il bibliotecario scolastico collabora allo sviluppo coordinato delle collezioni, dei servizi e delle attività con le altre biblioteche scolastiche e pubbliche, nell'ambito di protocolli e di accordi di rete, per costituire nel territorio una rete informativa

 

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e culturale integrata al fine di ampliare l'offerta di lettura e di facilitare l'accesso all'informazione.
      6. Il servizio espletato nel ruolo di bibliotecario scolastico è valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo docente.

Art. 4.
(Competenze e titolo di studio del bibliotecario scolastico).

      1. La funzione educativa del bibliotecario scolastico si esplica attraverso: competenze didattiche nell'educazione alla lettura e alla ricerca; competenze organizzative, gestionali e amministrative; competenze biblioteconomiche e documentalistiche; competenze nell'ambito della ricerca, con particolare riferimento alla ricerca bibliografica, alla ricerca di informazioni e alla ricerca nell'ambito della documentazione didattica; competenze informatiche e multimediali.
      2. Per ottenere la qualifica di bibliotecario scolastico occorre il possesso di una laurea specialistica o magistrale in qualsiasi disciplina e di un titolo conseguito a seguito della frequentazione di una scuola di specializzazione universitaria biennale finalizzata alla formazione di tale figura specifica.

Art. 5.
(Reclutamento).

      1. Ai concorsi pubblici di bibliotecario scolastico, da indire entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono accedere coloro che sono in possesso dei requisiti previsti all'articolo 4.
      2. La formazione conseguita dai docenti attraverso corsi di perfezionamento o master del Ministero dell'università e della ricerca o nei progetti «B1» e «B2» del Ministero della pubblica istruzione e nel progetto «Biblioteche nelle scuole» del medesimo Ministero della pubblica istruzione, svoltisi prima della data di entrata

 

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in vigore della presente legge, è equiparata al titolo previsto all'articolo 4, comma 2.
      3. In sede di prima attuazione della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali, adotta norme transitorie particolari relative ai docenti già utilizzati, alla data di entrata in vigore della medesima legge, come bibliotecari scolastici a tempo pieno e ai bibliotecari, compresi quelli con la qualifica di assistente amministrativo, impegnati nella biblioteca scolastica, previo accertamento delle competenze previste all'articolo 4, comma 1.

Art. 6.
(Edilizia scolastica, arredi e attrezzature).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione aggiorna le norme tecniche-quadro sull'edilizia scolastica di cui all'articolo 5 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, prevedendo che tra gli indici minimi di funzionalità didattica per le scuole di ogni ordine e grado vi siano spazi progettati e adeguati per essere adibiti a biblioteca scolastica, secondo i parametri previsti dalle indicazioni internazionali di riferimento.
      2. La fornitura degli arredi e delle attrezzature per le biblioteche scolastiche è di competenza delle province e dei comuni.

Art. 7.
(Programma di interventi).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni scolastiche possono presentare al Ministero della pubblica istruzione il proprio piano di sviluppo del servizio bibliotecario, corredato da apposito progetto, ai fini del suo accoglimento e finanziamento.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, acquisiti i pareri del Ministero per i beni e le attività

 

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culturali e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, predispone il piano triennale di intervento per l'organizzazione delle biblioteche scolastiche, per l'acquisto del materiale e per l'assegnazione dei bibliotecari scolastici, di seguito denominato: «piano». Il piano riguarda le istituzioni scolastiche che hanno presentato i progetti previsti al comma 1, e tiene conto dei seguenti criteri:

          a) consistenza del numero degli allievi e delle classi coinvolte;

          b) equilibrio nella distribuzione geografica;

          c) particolari problematiche sociali e ambientali;

          d) valorizzazione di raccolte archivistiche, documentali e librarie di importanza storica e culturale;

          e) qualità e innovatività dei progetti di educazione alla lettura e alla ricerca, con particolare attenzione all'integrazione delle abilità di ricerca e all'uso dell'informazione nel curricolo e nel piano dell'offerta formativa, all'educazione degli adulti e all'educazione interculturale, realizzati attraverso le risorse informative e documentarie scolastiche;

          f) modalità di apertura del servizio bibliotecario in orario scolastico ed extrascolastico;

          g) accordi con altre istituzioni scolastiche;

          h) accordi di rete con enti locali e istituzioni culturali locali, nazionali e internazionali, con particolare riferimento a biblioteche pubbliche, centri di documentazione, associazioni e istituti culturali;

          i) partecipazione a progetti europei inerenti alla competenza informativa e alla lettura.

      3. Il piano è destinato alle singole istituzioni scolastiche o a consorzi tra le stesse con almeno 30 classi o 500 allievi.

 

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Le istituzioni scolastiche con almeno 800 allievi possono ottenere l'assegnazione di due bibliotecari scolastici.
      4. Ogni tre anni il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della presente legge.

Art. 8.
(Scuole consorziate per la conduzione della biblioteca scolastica).

      1. Più istituzioni scolastiche possono consorziarsi per la conduzione di un servizio bibliotecario comune, ubicato presso una delle sedi, garantendo la piena fruibilità dei materiali, la disponibilità del personale, l'adeguatezza dell'orario di apertura per le scuole aderenti e un'adeguata agibilità della biblioteca scolastica.

Art. 9.
(Convenzioni con gli enti locali).

      1. Al fine di assicurare un più funzionale ed esteso uso della biblioteca scolastica le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni con gli enti locali interessati.
      2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono riferirsi sia all'uso delle biblioteche scolastiche da parte della comunità locale, soprattutto se priva di altre strutture bibliotecarie, sia all'eventuale utilizzo di personale fornito di specifica qualificazione professionale in ruolo presso l'ente locale interessato, per periodi di tempo o fasce orarie stabiliti dalla convenzione.

Art. 10.
(Gestione partecipata della biblioteca scolastica).

      1. L'istituzione scolastica garantisce la partecipazione di tutte le componenti della comunità scolastica, ivi compresi studenti e genitori, alla gestione della biblioteca

 

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scolastica, con modalità e con strumenti definiti nell'ambito della propria autonomia.

Art. 11.
(Formazione di dirigenti scolastici e docenti).

      1. Nella formazione dei dirigenti scolastici e dei docenti di tutte le discipline sono inseriti moduli di educazione all'utilizzo della biblioteca scolastica come laboratorio didattico e come strumento di aggiornamento professionale.

Art. 12.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge è istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione, il Fondo per il funzionamento delle biblioteche scolastiche, con una dotazione annua di 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
      2. All'onere di cui al comma 1, pari a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.